Appropriazione indebita

Compie il reato di appropriazione indebita chiunque si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

A differenza di altri delitti contro il patrimonio, quindi, l’agente è già possessore della cosa o del denaro, a qualsiasi titolo, ma non la restituisce al legittimo proprietario.

L’appropriazione indebita è perseguibile a querela di parte, ma si procede d’ufficio qualora ricorra una delle circostanze aggravanti previste dall’art. 61 n. 11 c.p. (vds. art. 61 c.p), ovvero quando l’appropriazione indebita è commessa:

  • Con abuso di autorità;
  • Con abuso di relazioni domestiche;
  • Con abuso di relazioni d’ufficio;
  • Con abuso di prestazione d’opera;
  • Con abuso di coabitazione o di ospitalità.

Si pensi a chi lasci un proprio bene a riparare, ad esempio e questo, indebitamente,  non gli venga restituito.

O, ancora, un tipico esempio è quello di chi viene ospitato a casa di un altro e si appropria di un bene di proprietà dell’altro, che può utilizzare nel periodo in cui è ospite.

E’ importante ricordare che, ai sensi dell’art. 649 c.p., il delitto in esame è perseguibile sempre a querela di parte (quindi deve essere denunciato entro 3 mesi dal fatto reato) quando viene commesso:

-a danno del coniuge legalmente separato o da parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, quando sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile;

-a danno del fratello o della sorella non conviventi;

– a danno dello zio o del nipote conviventi.

Il reato in esame è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00.

La pena è aumentata se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario (vds. art. 1783 c.c.): per deposito necessario deve intendersi il deposito di beni del cliente presso l’albergo in cui alloggia.

Per leggere tutto sull’appropriazione indebita: vds. art. 646 c.p.

E’ importante ricordare che l’art. 649 c.p. prevede una causa di non punibilità del reato in esame (vds. art. 649 c.p)

Non è infatti punibile chi si macchia del delitto di appropriazione indebita in danno:

  • del coniuge non legalmente separato o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta o dell’adottante o dell’adottato;
  • di un fratello o sorella con lui conviventi.

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