Diffamazione
Se l’ingiuria non costituisce più reato, essendo stata recentemente abrogata, la diffamazione, invece, continua ad essere oggetto di numerosi procedimenti penali, stante anche la crescita esponenziale di diffamazioni “on line”.
L’art. 595 c.p. punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad € 1.032,00 “chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Per ritenere integrato il reato di diffamazione, occorre che l’offesa venga perpetrata, quindi, comunicando “con più persone” (non basta la comunicazione tra due sole persone).
Ragion per cui l’utilizzo sistematico dei moderni mezzi telematici ha accresciuto notevolmente il numero delle diffamazioni poste in essere ed ha costretto la giurisprudenza ad adattarsi a nuove forme di diffamazione.
Si pensi alle offese perpetrate attraverso i social network.
Oggi numerosi sono i casi di frasi offensive postate sulle bacheche facebook che, essendo rivolte ad una pluralità di destinatari, integrano la fattispecie della diffamazione, proprio perché l’offesa è comunicata a più persone.
L’ostacolo che la giustizia incontra nel caso di post offensivi è, spesso, quello di accertare chi effettivamente sia l’autore di un commento offensivo, non essendo sempre ovvio riconoscere chi sia il creatore di un determinato account.
Questo tipo di indagini sono solitamente delegate dal Pubblico Ministero alla Polizia Postale, in grado di compiere indagini di tipo “informatico”.
La diffamazione compiuta attraverso social network rientra nell’ipotesi di diffamazione commessa con mezzo di pubblicità, punita più severamente della diffamazione “tradizionale”, cioè compiuta a voce o per iscritto, ma al di fuori delle piattaforme on line.
L’art. 595 c.p. recita, altresì: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516”.
Così, se un tempo la stampa era uno dei pochi mezzi di “pubblicità”, oggi ciò che viene caricato su internet è pubblico ed è passibile di essere sanzionato se diffamatorio.
E’ necessario pertanto che, quotidianamente, in particolare chi utilizza gli strumenti telematici ed ancor più i giovanissimi prestino particolare attenzione per non incappare in questo ed in altri reati oggi detti “reati informatici”.
Costituisce caso diffuso di diffamazione anche l’invio di una e-mail a più destinatari, perché anche in tal caso l’offesa viene comunicata a più persone, al di là di chi poi effettivamente legge la e-mail e con che tempistica.
Nel caso, poi, che la diffamazione abbia ad oggetto l’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 2 anni o della multa sino a 2.065 euro.
E’ necessario pertanto che, quotidianamente, in particolare chi utilizza gli strumenti telematici ed ancor più i giovanissimi prestino particolare attenzione per non incappare in questo ed in altri reati oggi detti “reati informatici”.
Per saperne di più, vds art. 595 c.p.
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