Divorzio

Con l’istituto giuridico del divorzio si pone definitivamente fine al rapporto matrimoniale.

Si parla di scioglimento di matrimonio quando questo è contratto con rito civile, mentre cessano gli effetti civili se è stato celebrato il matrimonio concordatario (religioso).

Le cause per cui può essere domandato il divorzio sono tassative (vds. art. 3 L. 898/70), ovvero:

-in caso di separazione dei coniugi da almeno 12 mesi (in caso di separazione giudiziale) o 6 mesi (in caso di separazione consensuale); tale termine decorre dal giorno di presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;

– nel caso in cui uno dei coniugi sia stato condannato per un reato punito con pena particolarmente elevata o, al di là dei limiti di pena, quando uno dei coniugi è stato condannato per reati particolari quali omicidio –anche tentato- di un figlio, maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate o tentato omicidio del coniuge, ecc..;

– nel caso in cui uno dei coniugi, se cittadino straniero, ottenga all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o contragga all’estero un nuovo matrimonio;

-nel caso in cui il matrimonio non venga consumato;

– quando venga dichiarato giudizialmente il cambio di sesso di uno dei coniugi.

Come per la separazione personale dei coniugi, anche il divorzio può essere giudiziale o congiunto.

 

Divorzio giudiziale

Trascorsi sei mesi in caso di separazione consensuale o 12 mesi in caso di separazione giudiziale dalla comparsa dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale (per approfondimenti sulla separazione si rimanda a questo link), anche uno solo dei coniugi, con l’assistenza necessaria di un avvocato,  può presentare ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto.

Si instaura il procedimento de quo quando non è stato raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. Al termine della causa viene emessa la sentenza di divorzio, che – dopo il passaggio in giudicato –  viene inviata allo stato civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio.

Con la sentenza, il Tribunale può adottare gli opportuni provvedimenti anche in tema di versamento dell’assegno divorzile, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare.

 

Divorzio congiunto

La procedura prevista per il divorzio su ricorso congiunto presuppone il raggiungimento di un accordo da parte dei coniugi su tutte le condizioni di divorzio  e la preesistente separazione legale dei coniugi (per la decorrenza dei termini vale quanto detto per il divorzio giudiziale).

Il ricorso, tramite l’assistenza di un avvocato, si presenta al Tribunale del luogo dove uno dei due coniugi ha la residenza; al termine della causa, viene emessa la sentenza.

Anche in questo caso, la sentenza verrà trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile, che procedere alla trascrizione.

Sia in caso di divorzio congiunto che giudiziale, è possibile modificare le condizioni di divorzio dopo la pronuncia della sentenza quando ricorrono giustificati motivi.

Si pensi al caso di cambiamento delle condizioni economiche di uno dei coniugi o dei figli  (che, ad esempio, nel frattempo divengono economicamente indipendenti), o al caso in cui il coniuge, a cui era riconosciuto l’assegno, conviva con altra persona.

divorzio

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