Il furto c.d. “semplice” ricorre allorquando qualcuno si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
E’ considerata cosa mobile anche l’energia elettrica o altra energia che abbia valore economico (commette furto, ad esempio, chi abusivamente si “allaccia” alla corrente).
Qualora l’agente si renda responsabile di furto, può essere condannato alla pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 154 ad € 516 (vds. art. 624 c.p.).
Tale reato è perseguibile a querela di parte, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 625 c.p. (vds. art. 625 c.p.), tra le quali le seguenti:
- Se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento (caso tipico è quello del furto di un capo d’abbigliamento, commesso togliendo il dispositivo antitaccheggio);
- Se il colpevole porta con se armi o narcotici;
- Se il fatto è commesso con destrezza (si pensi a chi distrae la vittima e con mossa fulminea le sottrae qualcosa);
- Se il fatto è commesso da tre o più persone, o da una travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (si pensi al diffuso “trucco” di fingersi, con la persona offesa, dipendenti di un’azienda di fornitura elettrica per compiere un furto);
- Se il fatto è commesso all’interno di un mezzo pubblico di trasporto;
- Se il fatto è commesso in danno di chi abbia appena prelevato denaro presso l’Istituto di Credito o in Posta o presso sportelli Bancomat.
Il furto è, invece, procedibile d’ufficio e punito più gravemente quando viene commesso all’interno di un edificio privato (furto in abitazione ) o quando viene commesso strappando la cosa di mano o di dosso a chi la detiene (furto con strappo) (vds. art. 624 bis c.p.).
Casi particolari di furto sono quelli previsti e puniti dall’art. 626 c.p. , tra i quali:
-se il colpevole ha agito al solo scopo di usare momentaneamente la cosa e, subito dopo l’uso, l’ha momentaneamente restituita;
– se oggetto di furto sono cose di tenue valore, rubate per provvedere ad un grave ed urgente bisogno.
In questi casi è obbligatoria la querela per procedere contro il colpevole (salvo ricorrano altresì circostanze attenuanti) e non sono previsti né l’arresto, né il fermo, né le misure cautelari.
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