“ Maltrattamenti contro familiari e conviventi ” è il reato previsto dall’art. 572 c.p., che punisce chiunque “maltratta una persona della propria famiglia o comunque convivente”.
Trattasi di reato molto diffuso, nella società attuale.
La pena prevista per chi si renda responsabile di maltrattamenti contro familiari o conviventi è quella della reclusione da 2 a 6 anni.
La pena è fortemente aumentata nel caso in cui dal fatto derivi una lesione personale grave o gravissima.
Essendo i “ maltrattamenti contro familiari e conviventi ” un reato che, per sua stessa natura, si consuma principalmente entro le – spesso inaccessibili- mura domestiche, risulta alquanto difficile accertarlo entro i consueti termini di prescrizione; per tale motivo, l’art. 157 c.p. sesto comma (vds. art. 157 c.p.) prevede che, per i reati di cui all’art. 572 c.p., i termini di prescrizione siano raddoppiati.
Il reato di “ maltrattamenti contro familiari e conviventi ” è procedibile d’ufficio , cioè anche in mancanza della querela della persona offesa dal reato ed è previsto l’arresto obbligatorio di chi venga colto nella flagranza del reato in esame (vds. art. 380 ter codice procedura penale).
Nei confronti di colui su cui pesano gravi indizi di colpevolezza per tale reato, qualora vi sia il pericolo che torni a macchiarsi di maltrattamenti contro familiari o conviventi, può essere disposta una misura cautelare, quale l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare (vds. art.282 bis cp); in tale caso il Giudice può altresì ingiungere, a carico del responsabile allontanato da casa, di corrispondere un assegno periodico ai familiari rimasti privi dei mezzi adeguati a causa di tale allontanamento.
I maltrattamenti contro familiari o conviventi costituiscono reato anche se perpetrati ai danni di una persona sottoposta all’autorità del maltrattante o a lui affidata per ragioni di educazione, cura, vigilanza o custodia.
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