Minaccia

L’art. 612 c.p. prevede che “chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino ad euro 1.032”.

Per danno ingiusto si intende qualsiasi danno atto ad incutere timore alla persona offesa dal reato.

Tale reato può dirsi integrato anche se il destinatario del male ingiusto non coincide con la persona offesa dal reato, cioè con colui a cui la frase intimidatoria è rivolta.

La medesima disposizione prevede, poi al secondo comma, l’ipotesi di minaccia grave, ovvero: “grave, o fatta in uno dei modi indicati dall’art. 339, la pena è della reclusione fino ad un anno  e si procede d’ufficio”.

La minaccia può essere grave, quindi, sia per il contenuto della stessa, sia per le modalità con cui è posta in essere (da più persone riunite, con l’uso di armi, da persona , con scritto anonimo, in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete, siano esse esistenti o supposte).

In questi casi non è necessaria la querela della persona offesa dal reato perché il responsabile sia perseguibile, in quanto l’azione penale è comunque esercitabile dal Pubblico Ministero che abbia avuto notizia del reato.

Il “Codice delle leggi antimafia” ha previsto che le pene per chi si rende responsabile del reato di cui all’art. 612 c.p. sono aumentate da 1/3 alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, con provvedimento definitivo, durante il periodo di applicazione e sino ai 3 anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

La condotta di cui all’art. 612 c.p. può essere assorbita nel più grave e complesso reato di atti persecutori, previsto e punito dall’art. 612 bis c.p. (c.d. stalking).

Per saperne di più, vds. art.612 cp.

minaccia

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