L’istituto della separazione personale dei coniugi è di applicazione sempre più frequente nella società attuale.
Si ricorre alla separazione quando sussistono fatti obiettivi che rendono intollerabile la convivenza o sono di pregiudizio per la prole.
È bene ricordare che con la separazione, il matrimonio rimane ancora in essere, essendo possibile una riconciliazione, mentre cessano l’obbligo di coabitazione e quello di fedeltà, gli obblighi di assistenza morale e collaborazione nei confronti del coniuge e si determina, altresì, lo scioglimento del regime patrimoniale di comunione dei beni.
La separazione dei coniugi può essere giudiziale (vds. art. 151 ss. c.c.; art. 706 e ss. c.p.c.) o consensuale (vds. art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.).
Separazione giudiziale
Alla separazione giudiziale ricorrono uno o entrambi i coniugi – con l’assistenza necessaria del proprio legale di fiducia – quando non sussistono i presupposti per accordarsi in ordine alle condizioni di separazione.
La causa di separazione ha inizio presentando il ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui i coniugi hanno fissato l’ultima residenza.
Il Giudice adotta gli opportuni provvedimenti, che riterrà necessari ed urgenti, che posso essere revocati o modificati quando ricorrono giustificati motivi.
La separazione giudiziale termina con sentenza e trascorsi 12 mesi dalla prima udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale può essere chiesto il divorzio, purché sia passata in giudicato la sentenza di separazione (per approfondimenti sul divorzio si rimanda al LINK pagina divorzio).
Separazione consensuale
I coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni di separazione (regime patrimoniale, diritto al mantenimento dell’ex coniuge, diritto agli alimenti, assegnazione della casa familiare, affidamento dei figli e loro mantenimento) possono richiedere la separazione consensuale.
Quest’ultima è sempre consigliabile rispetto alla separazione giudiziale, perché comporta una forte riduzione di tempi e di costi (basti pensare che entrambi i coniugi possono essere assistiti da un unico avvocato).
Congiuntamente, pertanto, presentano un ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dell’ultima residenza, avanti al quale vi compaiono personalmente alla prima udienza fissata per la loro audizione.
Il Giudice, dopo aver verificato la legalità e l’equità delle condizioni stabilite dai coniugi e che queste non siano in contrasto con l’interesse dei figli, emette il decreto di omologa, che costituisce titolo esecutivo.
Come per la separazione giudiziale, gli accordi in sede di separazione consensuale possono essere revocati o modificati in caso di variazione delle condizioni personali o patrimoniali di uno dei coniugi o di cambiamenti nei rapporti con i figli.
Trascorsi sei mesi dall’udienza di comparizione presidenziale è possibile richiedere il divorzio, purché sia stato pronunciato il decreto di omologa.
Può capitare che la decisione di separarsi sia correlata ad episodi di reati contro la famiglia (link alle mie pagine Maltrattamenti contro familiari e conviventi; Violazione degli obblighi di assistenza familiare) o contro la persona (link alle mie pagine vedi Lesioni; Stalking; Violenza sessuale).
In tali casi l’Avvocato Annalisa Tironi è in grado di rappresentare i diritti dei propri assistiti sia in ambito civile che penale.
Lo studio Legale Tironi presta assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’intero ambito del diritto penale. Si occupa, altresì, di diritto della famiglia e dei minori, di violazioni del codice della strada e di risarcimento da