Stalking

“ Stalking ” coincide con il reato di “atti persecutori”, previsto e punito dall’art. 612 bis c.p. ed introdotto nel nostro ordinamento nell’anno 2009, per disciplinare casi sempre più frequenti di vere e proprie persecuzioni, poste in essere dall’agente nei confronti della vittima.

Lo stalking è integrato laddove qualcuno “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria  o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”

Elementi necessari, pertanto, per la sussistenza del reato di stalking sono:

-molestie o  minacce reiterate, poste in essere dall’agente nei confronti della vittima

e

– stato di ansia o di paura della vittima

oppure

-timore fondato per l’incolumità propria o di persona cui la vittima è legata

oppure

-cambiamento delle abitudini di vita della vittima, indotto  dalle minacce o dalle molestie.

Per chi si rende responsabile del reato di stalking è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni.

La pena suindicata è aumentata:

-se il fatto è commesso dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che è o è stata legata alla vittima da relazione affettiva (tanto al fine di arginare i numerosissimi casi di persone perseguitate dal proprio “ex”)

oppure

-se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

E’ poi previsto l’aumento della pena sino alla metà se il reato è commesso a danno:

-di un minore;

-di una persona in stato di gravidanza;

di una persona con disabilità;

La pena è, altresì aumentata sino alla  metà se il fatto è commesso con armi o da persona travisata.

Nel reato di stalking, il termine per proporre querela è superiore al termine tradizionale di mesi 3 e coincide con i 6 mesi successivi al fatto.

La querela poi può essere revocata solo in ambito processuale (davanti al Giudice, sicuramente, ma Giurisprudenza ritiene che, purchè vi sia un processo in corso, possa valere anche la remissione fatta davanti ad un ufficiale di PG).

E’ invece sempre irrevocabile la querela se il fatto è commesso mediante minacce reiterate gravi .

Fino a quando non ha proposto querela, la persona offesa dal reato può chiedere al Questore di ammonire l’autore degli atti persecutori.

In sostanza,la vittima può rivolgersi alla Polizia di Stato, raccontando gli accadimenti e chiedendo che il Questore convochi il proprio persecutore e lo ammonisca, invitandolo a cessare dalla condotta persecutoria.

Laddove il Questore ritenga di procedere con l’ammonimento, copia del verbale relativo all’ammonimento verrà rilasciato alla “vittima” ed il Questore, inoltre, adotterà i provvedimenti che riterrà necessari in tema di ami e munizioni.

Se la persona ammonita continua nella condotta persecutoria, può essere sottoposto ad indagini ed a giudizio d’ufficio , quindi anche senza che la vittima sporga querela.

Nel caso poi che il soggetto già ammonito venga condannato per atti persecutori, la pena comminata allo stesso è aumentata.

L’ammonimento del Questore dovrebbe, quindi, valere da deterrente al compimento di ulteriori atti di minacce o molestie nei confronti della persona offesa dal reato.

Può capitare, però, che l’ammonimento risulti inefficace.

Per saperne di più , vds art. 612 bis c.p.

stalking

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