Truffa

La truffa si ritiene integrata qualora qualcuno, tramite artifici o raggiri, induca un altro in errore, procurando così a sé o ad altri un ingiusto profitto, con il danno dell’altro.

Elementi essenziali della condotta truffaldina sono quindi:

-gli artifici o i raggiri

e

-l’induzione in errore della vittima.

In sostanza, l’agente del reato di truffa, volutamente imbrogliando la vittima, arricchisce sé o un terzo, a scapito della vittima stessa.

Varie sono le tipologie di truffa che, frequentemente, vengono poste in essere.

Si pensi al caso di chi, carpendo la fiducia della vittima, la induce a credere, magari mostrandole documentazione falsa, di avere bisogno di sostegno economico per sé, o per un proprio congiunto, per affrontare delle cure mediche.

Molto diffusa oggi è la truffa a danno di persone  anziane, che vengono avvicinate, anche per la strada, da sconosciuti che fingono di essere amici di un figlio della stessa, fornendo alla vittima alcuni dati conosciuti (nome del figlio, luogo di lavoro dello stesso, frequentazioni “comuni”), per poi chiedere alla vittima del denaro contante per aiutare il figlio che, a detta loro, si trova in condizione di contingente bisogno.

Frequente è anche la truffa c.d. on line, posta in essere cioè, servendosi dei moderni strumenti telematici.

All’ordine del giorno, ad esempio, sono le truffe consumate attraverso acquisti o vendite on line, in cui il venditore  o l’acquirente viene indotto a credere nella validità del negozio che sta ponendo in essere, per poi non ricevere il pagamento (nel caso in cui la vittima sia il venditore) o il bene (nel caso in cui, invece, la persona offesa sia l’acquirente).

Anche in questi casi, la fiducia della vittima può essere carpita attraverso l’invio di fotografie di un prodotto non corrispondente alla realtà, o paventando garanzie poi rivelatesi inesistenti.

Per leggere tutto sulla truffa: vds. art. 640 c.p.

Una menzione a parte merita, invece, il delitto previsto dall’art. 640 bis c.p., ovvero la “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”.

Di tale reato è chiamato a rispondere chi, tramite artifici o raggiri (ad esempio producendo documentazione falsa), inducendo in errore lo Stato, altri Enti pubblici o le Comunità Europee, riesce ad ottenere dagli stessi contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (vds. art. 640 bis c.p.)

truffa

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