“ Violazione degli obblighi di assistenza familiare ” è il reato previsto dall’art. 570 c.p., che punisce chiunque viola gli obblighi di assistenza propri della famiglia, ovvero gli obblighi di assistenza propri del genitore o del coniuge.
Il primo comma di tale disposizione di legge sanziona chiunque non ottempera agli obblighi di assistenza nei confronti del coniuge o dei figli,
-abbandonando il domicilio domestico
o
-comportandosi contrariamente all’ordine o alla morale delle famiglie.
La pena è maggiore per le ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 570 c.p., ovvero per chi:
-malversa o dilapida i beni del figlio minore, del coniuge o del pupillo,
o
-fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori o non abili al lavoro, ai genitori o al coniuge non separato per sua colpa.
Caso tipico del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è quello del coniuge separato che non ottemperi all’obbligo di mantenimento dei figli impostogli dal Giudice nel verbale di separazione.
In questo caso, il coniuge che si sobbarca il mantenimento dei figli, senza ricevere l’aiuto dovuto dall’altro genitore, può sporgere querela nei confronti del coniuge perché la condotta di quest’ultimo integra il reato previsto e punito dall’art. 570 2 comma c.p.
Nel caso, comunque, in cui il reo faccia mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori o nel caso in cui malversi o dilapidi i beni del figlio minore, è perseguibile anche se manca la querela dell’altro genitore.
Nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari quali il pericolo di reiterazione del reato, può essere disposta a carico del responsabile la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (vds. art. 282 bis c.p.p.).
Per saperne di più, vds. art. 570 c.p.
Lo studio Legale Tironi presta assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’intero ambito del diritto penale. Si occupa, altresì, di diritto della famiglia e dei minori, di violazioni del codice della strada e di risarcimento danni da sinistri.