La violenza sessuale si configura allorquando qualcuno, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringa qualcun altro a compiere o subire atti sessuali (vds art. 609 bis c.p.).
E’ prevista una diminuzione di pena nei casi di “minore gravità”, che non per forza coincidono con quei casi in cui non si sia consumato un rapporto sessuale completo, quanto piuttosto devono rinvenirsi in quelle condotte che, per le circostanze stesse del reato (tipo di atto sessuale, età della vittima, capacità coercitiva dell’agente ecc..) possono incidere meno gravemente sulla sfera psichica della vittima.
Ricorre invece la fattispecie di “violenza sessuale di gruppo”, più severamente punita, quando la violenza sessuale è posta in essere da parte di più persone riunite.
Al di fuori dei casi di violenza sessuale, quindi di atti sessuali compiuti con violenza, minaccia o abuso di autorità, si configura il reato di “atti sessuali con minorenne” (vds art. 609 quater c.p.), quando qualcuno compie atti sessuali con persona minore di anni 14 o di anni 16 (in quest’ultimo caso se il colpevole è l’ascendente, il genitore, il di lui convivente o altra persona cui il minore sia affidato per ragione di cura, di istruzione, di educazione, di vigilanza o di custodia).
Nel caso di due minorenni, il maggiore è punibile solo se il minore non ha compiuto 13 anni e se la differenza di età tra i due è superiore a 3 anni.
Anche per questo reato è prevista una diminuente di pena per i fatti di “minore gravità”, mentre la pena è aumentata qualora la vittima abbia meno di 10 anni.
Il codice contempla poi le ipotesi la fattispecie di “corruzione di minorenne” (vds. art. 609 quinquies c.p.), posta in essere da chiunque compia atti sessuali con minore di anni 14 al fine di farlo assistere o per indurlo a compiere o subire atti sessuali.
E’ ugualmente punito chi, per il medesimo scopo, mostri al minore di anni 14 del materiale pornografico.
L’art. 609 undecies c.p. invece punisce l’”adescamento di minorenni” che consiste nel carpire la fiducia del minore di anni 16, attraverso artifici, lusinghe o minacce –posti in essere anche per mezzo di Internet o altre reti o mezzi di comunicazione- al fine di compiere con lo stesso reati sessuali, anche se relativi a materiale pornografico.
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