MA, SE MI ASSOLVONO, L’AVVOCATO DEVO PAGARLO IO?

Ed ecco che finalmente giunge una risposta ad una delle domande più frequenti rivolte all’Avvocato: “Ma, se mi assolvono, l’avvocato devo pagarlo io?”.

Orbene, le spese legali restano sempre a carico della parte, in prima battuta, per la logica e semplice ragione che l’assoluzione è alla fine – non all’inizio – del procedimento, ma, con la Legge di Bilancio per  l’anno 2021, è stato previsto il rimborso delle spese legali sostenute per l’imputato assolto “perché il fatto non sussiste”, “perché l’imputato non ha commesso il reato”, “perché il fatto non costituisce reato”, o con la formula “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, a condizione che tale pronuncia non sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione.

Il Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanze, del 20 dicembre 2021, ha definito i criteri e le modalità di erogazione di tale rimborso delle spese legali sostenute.

In particolare, ha previsto che l’imputato debba essere stato assolto con una sentenza divenuta irrevocabile a far data dal 1 gennaio 2021.

La domanda di rimborso delle spese legali deve essere effettuata attraverso la piattafomra telematica accessibile dal sito giustizia.it, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Per le sole sentenze divenute irrevocabili nel 2021, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1 marzo 2022 fino al 30 giugno 2022.

Le istanze di rimborso devono essere presentate dall’imputato o, nel caso di imputati minorenni o incapaci, da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne ha la rappresentanza legale. In caso di morte dell’imputato, possono essere presentate anche dagli eredi.

L’art. 3 del suindicato Decreto prevede i dati e la documentazione necessari per presentare l’istanza.

Il rimborso è previsto sino ad un massimo di euro 10.500.

E’ importante sapere che NON è previsto il rimborso in determinati casi, tra i quali quando vi sia stata sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, ovvero per amnistia, nonché qualora vi sia stata l’assoluzione per taluni fatti di reato del capo di imputazione ma la condanna per altri.

Sicuramente, l’avvocato di fiducia potrà indicare al proprio assistito se la sentenza che lo riguarda rientri in una delle ipotesi per le quali è possibile presentare istanza di rimborso delle spese legali sostenute, nonchè la documentazione necessaria.