Author: Avvocato Annalisa Tironi
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ E DECRETO PENALE
Molte persone, nel corso degli anni, hanno sentito parlare dei lavori di pubblica utilità, in particolare nei casi di guida in stato di ebbrezza, come pena sostitutiva di altra pena, utile ad ottenere sia una declaratoria di estinzione del reato che il dimezzamento del periodo di sospensione della patente.
I lavori di pubblica utilità, in quanto non sottoposti ad una precisa elencazione da parte del Legislatore, sono attività che possono essere tra le più disparate, quali il lavoro di archivio, il fornire informazioni o smistare l’utenza in entrata presso un ente, lavori di giardinaggio ed altri.
Ebbene, con la cosiddetta Riforma Cartabia, la possibilità di richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità è stata estesa ad una moltitudine di casi.
Una particolarità è quella prevista dall’art. 459, co. 1 bis, del Codice di Procedura Penale, nei casi del cosiddetto “procedimento per decreto“(penale di condanna): in tutti i casi in cui, con decreto penale, viene irrogata una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può chiedere che tale pena venga nuovamente sostituita con dei lavori di pubblica utilità.
Tale facoltà deve essere esercitata nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto penale stesso, per cui è consigliabile rivolgersi al difensore di fiducia od a quello nominato d’ufficio con il decreto penale di condanna, al fine di valutare la convenienza di tale istanza.
La sostituzione della pena pecuniaria con i lavori di pubblica utilità può essere vantaggiosa quando si ritenga utile non pagare la somma prevista a titolo di pena pecuniaria o, nel caso in cui questa sia comunque sottoposta a sospensione condizionale della pena già nel testo del decreto penale, per “tenersi in tasca” la suindicata sospensione (ed utilizzarla eventualmente in altra necessaria occasione).
BUONA PASQUA!
GRAZIE RAGAZZI
IL MIO MIGLIORE AUGURIO DI UN NATALE RICCO DI PACE E DI SERENITA’!
Sei vittima di stalking o di violenza domestica? Prima della denuncia puoi fare l’ammonimento.
Se sei vittima di stalking o di violenza domestica è bene sapere che, prima di proporre una denuncia-querela, innescando quindi l’attività giudiziaria e tutto quello che ne consegue, è possibile esperire un altro mezzo di tutela, istituito proprio a favore delle vittime di tali condotte persecutorie e violente, ovvero: l’ammonimento.
L’ammonimento è uno strumento di prevenzione di competenza esclusiva del Questore disciplinato dal D.L. n. 11/2009 (convertito in Legge n. 38/2009) e dal D.L. n. 93/2013: il primo si riferisce agli atti persecutori, mentre il secondo ne ha allargato l’oggetto, ricomprendendovi gli episodi di violenza domestica.
Ai sensi delle predette norme si intendono atti persecutori quelle “condotte reiterate, di minaccia o molesta tali da cagionare, nella persona offesa, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita”. Mentre per atti di violenza domestica si intendono “uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”, ovvero “fatti che debbano ritenersi riconducibili ai reati di percosse (art. 581 c.p.) o di lesione personale lieve (art. 582 comma 2 c.p.) consumati o tentati, commessi nell’ambito della violenza domestica.”
Per richiedere l’ammonimento del responsabile di tali condotte, la vittima, salvo che abbia già presentato denuncia querela, può presentare, personalmente o per il tramite del proprio legale, richiesta di ammonimento direttamente alle Forze dell’Ordine, esponendo in maniera quanto più precisa i fatti oggetto di causa ed indicando le varie fonti di prova (documentali e/o testimoniali) a fondamento della richiesta stessa.
Successivamente, il Questore, assunte le effettive informazioni sui fatti e sentite, se indicate, le persone informate sui fatti, qualora ritenga fondata l’istanza, procederà ad ammonire oralmente il soggetto che si è reso protagonista di comportamenti persecutori, molesti e/o violenti, intimandogli di astenersi a commettere ulteriori atti nonché a tenere una condotta conforme alla legge.
Contestualmente, sono concessi al Questore vari poteri accessori: egli può disporre la sospensione o la revoca della licenza del porto d’armi, eventualmente detenuta dell’ammonito; inoltre, se l’ammonimento si fonda su fatti di violenza domestica, il Questore non solo può agire d’ufficio (ossia senza istanza della vittima) ma può anche richiedere al Prefetto di disporre la sospensione della patente di guida dell’ammonito, da uno a tre mesi.
Nel caso in cui il soggetto già ammonito dovesse persistere nel suo intento molesto e/o violento, l’autorità giudiziaria, venuta a conoscenza del protrarsi della situazione, agirà d’ufficio, pertanto senza necessità di alcuna ulteriore attività da parte della persona offesa, con conseguente aumento di pena in caso di condanna.
Concludendo, si può dire che l’ammonimento sia effettivamente un valido meccanismo di tutela che può essere esperito da tutte quelle vittime di atti persecutori o di violenza domestica, che non intendono attivare direttamente la giustizia penale, ma necessitano di salvaguardare e tutelare la propria incolumità personale.
GUIDA SOTTO L’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI? NO, GRAZIE!
Di recente ho assistito un giovane, neo patentato tra l’altro, che, sottoposto ad un controllo da parte delle Forze dell’ordine mentre si trovava al posto di guida della propria auto, risultava avere assunto sostanze stupefacenti.
L’autovettura, però, si trovava in sosta, all’interno di un parcheggio.
Ho allora predisposto una memoria difensiva, chiedendo al PM di volere richiedere l’archiviazione del procedimento, non potendo ritenersi configurato il reato di “guida” sotto l’uso delle sostanze stupefacenti, di cui all’art. 187 C.d.S. perché, appunto, il soggetto non era stato colto nell’atto di condurre il mezzo, nonostante si trovasse al posto di guida.
Il PM, nonostante gli scarsissimi precedenti giurisprudenziali, ha accolto la mia richiesta ed il procedimento si è felicemente concluso già in fase di indagini preliminari con un decreto di archiviazione “perché il fatto non sussiste”.
PER GABRIELA E RENATA TRANDAFIR
META’ DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE IN CASO DI MESSA ALLA PROVA
Si può dire che una delle questioni che più lasciavano dubbi in merito alla guida in stato di ebbrezza è stata risolta dalla Corte Costituzionale (n. 163/2022), che ha affermato la possibilità di ottenere il dimezzamento del periodo di sospensione della patente al positivo esito della messa alla prova.
Giova ricordare, infatti, che vi sono due istituti che permettono una celere definizione del procedimento penale: i “lavori di pubblica utilità” e la messa alla prova.
Nella sostanza, si può dire che i due istituti siano identici, trattandosi di lavori socialmente utili e gratuiti presso un ente, con la sostanziale differenza che, nel primo caso, prima della suindicata Pronuncia, si otteneva, in caso di buon esito degli stessi, un dimezzamento del periodo di sospensione della patente, mentre in caso di messa alla prova, inspiegabilmente, no.
La Corte Costituzionale ha finalmente parificato, in questo senso, i due istituti, ritenendo non costituzionale pronunciarsi diversamente, sulla base della natura anche più afflittiva della messa alla prova.
Tale beneficio, infatti, per poter essere concesso passa al vaglio obbligatorio del giudice (i lavori di pubblica utilità, ex adverso, no), che decide di concederlo se l’imputato abbia, altresì, eliminato le conseguenze dannose e pericolose derivanti dalla propria condotta ed abbia provveduto a risarcire il danno (elementi non richiesti per i lavori di pubblica utilità).
Inoltre, l’ente preposto a prendere in carico l’imputato nella messa alla prova è l’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), ossia un ufficio interno del Tribunale, mentre nei lavori di pubblica utilità non vi è quasi nessuna intermediazione giudiziale nel corso dei lavori.
Per tali motivi, da vari anni, l’avvocatura, a più riprese, ha chiesto (e finalmente ottenuto!) che vi fosse parità di trattamento sanzionatorio tra i due istituti con il contestuale dimezzamento del periodo di sospensione della patente.
PER GABRIELA E RENATA TRANDAFIR
Marco Bardazzi, HO FATTO TUTTO PER ESSERE FELİCE – Enzo Piccinini, storia di un insolito chirurgo.
L’ho rubato a mio marito questo libro. Glielo avevo regalato io a Natale, incuriosita da quel titolo che parla di un chirurgo e lui chirurgo é.
Credevo che non lo avesse letto, che fosse rimasto in casa abbandonato come il classico regalo di Natale e allora l’ho iniziato perché volevo scoprire chi era, questo Enzo Piccinini e perché gli avevano dedicato un libro.
Di lui fino a pochi giorni fa sapevo solo che era tra i fondatori della scuola Carovana di Modena, perché lo avevo letto anni fa in un piccolo libro per bambini che avevano regalato ai miei figli.
Comunque, com’è o come non è (che poi certe cose arrivano perché doveva andare così) mi sono trovata catapultata nell’entusiasmo travolgente di questo Medico, che non si è mai stancato di apprendere sempre di più, di studiare, di imparare dagli altri, anche dai più giovani e di ascoltare.
Mi ha colpito scoprire che è stato in grado di creare una squadra di professionisti ai quali generosamente passava il proprio sapere, la propria sollecitudine ed i propri contatti, ma dai quali anche era desideroso di apprendere, in un proficuo e serrato scambio e in condivisione.
Per non sedersi, in modo da ricercare sempre la soluzione migliore per il paziente e la sua famiglia.
Piccinini era empatico, stava proprio con il paziente, lo “accompagnava” e questo mi è sembrato incredibile.
È una di quelle storie che fanno pensare, che ti spronano, come chiedeva lui “a mettere il cuore in quello che si fa”.
Chirurgo o no.
Avvocato, anche.