La pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, prevista all’art. 216 della Legge Fallimentare, ha subito un netto ridimensionamento da parte della Corte Costituzionale prima e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione poi.
L’assunto legislativo che la condanna per bancarotta fraudolenta (in qualsiasi forma contestata) comporti la predetta pena accessoria per la durata di dieci è stato reinterpretato al fine di permettere al giudice di cognizione di stabilirne la quantità: non più “per la durata di dieci anni”, ma “fino a dieci anni”.
Infatti la la legge quando stabilisce sanzioni fisse, senza possibilità di valutazione giudiziale, è perché le collega a fattispecie penali gravi e le cui condotte tipizzate sono chiare ed evidenti, pertanto è possibile sanzionare le stesse in misura fissa.
Ciò, finalmente, non è più possibile per le multiple e sfaccettate tipologie di condotta di bancarotta fraudolenta, le quali soggiaceranno ad una pena accessoria interdittiva, ma la cui durata verrà valutata dal giudice di merito ai sensi dell’art. 133 c.p., che prevede elementi in base ai quali il Giudice possa valutare la gravità, o meno, del reato e, quindi, decidere una pena adeguata.