Responsabilità medica

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La responsabilità medica penale è un ramo del diritto penale che concerne quei reati commessi da medici e da esercenti le professioni sanitarie, nell’esercizio della loro attività professionale.

Tale responsabilità può sussistere tutte le volte che il sanitario attua una condotta colposa che comporti una lesione psicofisica ovvero il decesso del paziente.

La responsabilità medica è stata ridefinita con la Legge Gelli Bianco n. 24/2017, la quale ha introdotto l’art. 590sexies c.p., rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” che stabilisce:

Se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni perdonali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Il sanitario, pertanto, risponderà penalmente di quelle lesioni patite dal paziente – fin anche la morte – solo nel caso in cui, nell’esercizio della propria attività professionale, abbia agito senza rispettare le linee guida e le buone pratiche clinico assistenziali, c.d. best practices, che risultino più adatte al caso concreto.

L’Avvocato Annalisa Tironi ritiene necessario, nei casi di ipotizzata responsabilità medica, avvalersi dell’ausilio di consulenti medico legali appositamente nominati, per approntare una difesa penale quanto più accurata ed efficace, eventualmente anche preventiva o prodromica rispetta al procedimento giudiziario.