Reati informatici

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I c.d. reati informatici sono, oggi, estremamente diffusi e variegati.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di diffamazione o di stalking on line, a vicende di furto di files, alle tante sostituzioni di identità che avvengono in rete, al cyber bullismo, all’indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

A tali reati, che possono integrarsi, ma non necessariamente, attraverso i mezzi informatici (reati c.d. eventualmente informatici), se ne sono aggiunti molti altri, che hanno ad oggetto, invece, propriamente i sistemi informatici (reati specificatamente informatici).

Il prolificare di reati legati al mondo dell’informatica ha costretto il Legislatore ad adeguarsi ai tempi, creando apposite fattispecie criminose di tutela degli interessi informatici, quali:

  • Accesso abusivo a un sistema informatico, come ad esempio, il caso di chi, conoscendo la password dell’account di posta elettronico di un amico, continui ad accedervi anche quando il rapporto con quest’ultimo sia ormai deteriorato;
  • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi: valga pensare ai casi di clonazione del telefono, ad esempio, nei quali il colpevole riesce ad agganciarsi alla rete telefonica mobile della vittima, carpendo le password di accesso al dispositivo mobile;
  • Diffusione di hardware e software diretti a danneggiare sistemi;
  • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; tale reato può dare luogo anche alla responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001;
  • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: anche tale fattispecie può dare luogo allla responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001;
  • Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, (c.d. phishing), che può rinvenirsi, ad esempio, nella condotta di chi, inserendosi in una corrispondenza in corso, invia false e-mail, apparentemente provenienti dal corrispondente;
  • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
  • Frode informatica, ovvero una truffa perpetrata alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, oppure utilizzando impropriamente dati contenuti in un sistema di tal sorta.