Spesso le persone si chiedono: “Se faccio uso di droga, commetto reato?”
No, il consumo di sostanza stupefacente non costituisce più reato dal 1993, anno in cui ci fu il referendum che ha abrogato il divieto di uso personale.
L’art. 73 del D.P.R. 309 /90 stabilisce che per la configurabilità del reato e, quindi, per essere puniti, è necessario dimostrare che la sostanza è destinata a terzi; l’onere della prova grava in capo all’Accusa.
Gli elementi probatori, che devono essere valutati complessivamente, in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente sono costituiti dalla quantità e qualità della sostanza, dall’eventuale stato di tossicodipendenza del soggetto, dalle condizioni economiche e reddituali, dalle modalità di custodia della sostanza ( ad es. se contenuta in un unico sacchetto o in più sacchetti), dal rinvenimento di strumenti da taglio o altra strumentazione ( es. bilancino).
L’art. 73 sanziona una pluralità di condotte ( coltivazione, produzione, vendita, cessione, importazione, esportazione, detenzione), punendo OGNI comportamento che in qualunque modo si possa collegare al traffico di stupefacente.
Costituisce reato la cessione, anche gratuita, di sostanza stupefacente oltre ad ogni altra ipotesi che integra le condotte di cui all’art. 73, nonché la valutazione probatoria di tutti i parametri suindicati con riferimento alla destinazione della sostanza.
La normativa in esame, in virtù della modifica intervenuta, ha previsto un’ipotesi lieve al comma 5, che costituisce un’autonoma fattispecie di reato.
Ciò che rileva ai fini della configurabilità dell’ipotesi lieve non è solo la qualità della sostanza (ad esempio se trattasi di droghe leggere -es. marijuana- o pesanti, che differiscono per il trattamento sanzionatorio – appunto più mite – per le prime), ma rileva la quantità e il “mercato di insistenza”, circostanze che complessivamente valutate possono assumere connotazione dirimente.
Dal punto di vista processuale, si procede a perquisizione quando vi è fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti sia sulla persona che in qualsiasi altro luogo (abitazione, auto ..) e gli Agenti possono procedere anche senza mandato emesso dall’A.G.
Pertanto, è consigliabile rivolgersi al proprio legale al fine di far evidenziare elementi probatori a discarico ( ad es. consegna spontanea della sostanza), soprattutto se trattasi di mero consumatore di sostanza stupefacente.
Attenzione che se l’uso personale di droghe non costituisce reato, tuttavia si può incorrere in sanzioni amministrative quali la sospensione o revoca della patente, ad esempio, se si viene sorpresi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.