Le Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo informazioni provvisorie, avrebbero sancito l’impossibilità, per il difensore appositamente nominato procuratore speciale dalla persona offesa dal reato al fine di esercitare la costituzione di parte civile nel processo penale, di nominare, allo stesso scopo, un sostituto processuale (Cass. Pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017).
Credo che una pronuncia volta a dirimere il contrasto giurisprudenziale precedente fosse, con riguardo ad una questione così spesso affrontata nelle aule di Tribunale (e negli Studi di noi Avvocati!), doverosa.
Ricordo, non senza un certo imbarazzo, quando, ancora solo praticante legale, venni mandata dall’allora mio dominus presso un altro Foro, dove avrei dovuto depositare, in udienza, atto di costituzione di parte civile in sua sostituzione, come da delega espressa.
Non nego che fu alquanto spiacevole vedersi rigettare la costituzione di parte civile, davanti ai tanti colleghi e presenti che gremivano l’aula, perché, secondo quel Tribunale, solo l’effettivo Procuratore speciale della persona offesa poteva personalmente costituirsi parte civile.
Me ne tornai in Studio con la coda tra le gambe, con, quale unica consolazione, il pensiero che non avrei più dimenticato quella lezione.
In effetti, così è stato e da allora ho scelto di fare nominare procuratore speciale un collega disponibile a sostituirmi avanti al Tribunale, ogniqualvolta non riuscivo ad essere personalmente presente alla prima udienza.
Oggi, le Sezioni Unite confermano l’orientamento di quel “severo” Tribunale ed indicano a noi avvocati come muoverci.